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Conto termico 2.0

In cosa consiste l’agevolazione?

 

Il Conto Termico, regolato dal DM 28 dicembre 2012 e poi rinnovato con il DM 16 febbraio 2016, ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi connessi all’incremento dell’efficienza energetica nonché alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante l’installazione di impianti di piccole dimensioni. 

 

Tra gli interventi agevolabili secondo tale disciplina:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW); 
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

L’agevolazione consiste in un contributo, erogato dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici), che può valere fino al 65% della spesa sostenuta per l’effettuazione dell’intervento. Se l’importo è inferiore a 5.000,00 euro, il contributo  è erogato in un’unica soluzione entro 3 mesi dall’approvazione della pratica. Per importi superiori a 5.000,00 euro l’incentivo viene diviso in più rate annuali costanti di pari importo.

Quali sono i soggetti beneficiari?

 

I soggetti che rientrano nel perimetro dell’agevolazione sono:

  • privati;
  • imprese;
  • Pubbliche Amministrazioni;
  • gli ex Istituti Autonomi Case Popolari,
  • le cooperative di abitazione iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
  • le Cooperative sociali.

In cosa consiste l’intervento agevolabile?

 

Il Conto Termico è un’agevolazione che spetta esclusivamente se l’intervento rientra nel concetto di sostituzione, non essendo incentivabile l’installazione di pompe di calore ex novo.

 

Con specifico riferimento agli impianti di climatizzazione, è possibile beneficiare del conto termico allorquando:

  • si tratti di una pompa di calore con Coefficient of Performance (c.d. “COP”) maggiore di 3,9, cioè utilizzabile sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale. L’incentivo non spetta se l’intervento di sostituzione di un climatizzatore (solo aria fredda) con una pompa di calore (aria fredda e calda);
  • si provveda alla sostituzione, totale o parziale, dell’impianto di riscaldamento invernale esistente.

Quali sono gli immobili ammessi al beneficio?

 

Gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria catastale F/3 (“Unità in corso di costruzione”), muniti di impianto di climatizzazione.

 

Non è prevista alcuna limitazione di ammissione al beneficio per gli immobili costruiti prima del 30 maggio 2012. Di contro, con specifico riferimento agli immobili costruiti a partire dal 30 maggio 2012, dovendo per legge essere garantita una quota obbligatoria di fonti rinnovabili, la spettanza del beneficio è limitata alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. In tale specifica circostanza, sarà necessario conservare un’apposita relazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto alla spettanza della misura premiale.

 

 

Sono presenti modalità alternative alla detrazione?

 

È prevista la possibilità di applicare la cessione del credito o uno sconto immediato in fattura di importo pari all’incentivo netto erogato dal Gestore dei servizi energetici, calcolato in base alla tipologia di intervento effettuato.

Scopri quali prodotti Beko possono usufruire del Conto Termico 2.0

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