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Superbonus 110%

In cosa consiste l’agevolazione?

 

Ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020), è riconosciuta una maxi-detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici. 

Quali sono i soggetti ammessi all’agevolazione?

 

Il novero dei soggetti ammessi a godere delle agevolazioni da Superbonus è tassativo e ricomprende:

condomìni e persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d’impresa, arte o professione; 

  • istituti autonomi case popolari ed enti aventi le medesime finalità;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su propri immobili assegnati in godimento ai soci; 
  • Onlus, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 10, D.lgs. 460/1997, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati agli immobili, o parti di immobili, adibiti a spogliatoi.

Quali sono gli interventi agevolabili?

 

L’agevolazione da Superbonus spetta con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. “interventi trainanti”), nonché per ulteriori interventi (c.d. “interventi trainati”) realizzati congiuntamente ai primi. Rientrano nel novero degli interventi trainanti: 

  • l’isolamento termico dell'involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare indipendente in edifici plurifamiliari (c.d. “cappotto termico”); 
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari; 
  • gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. “Sismabonus”). 

Se il contribuente realizza almeno un intervento trainante, potrà godere della detrazione maggiorata (110%) anche per le spese sostenute per gli interventi trainati, quali:

  • gli interventi di efficientamento energetico (cd. “Ecobonus”); 
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici; 
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La disciplina del Superbonus non include né esclude espressamente i climatizzatori dalla categoria degli interventi agevolabili con la conseguenza che il beneficio può essere riconosciuto a condizione che siano rispettati i requisiti normativi e tecnici previsti dalle disposizioni agevolative. 

 

In ogni caso, anche rispetto alle agevolazioni da Superbonus, è indispensabile che si proceda con la sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente. A seconda della tipologia di edificio in cui è situato l’immobile oggetto di intervento, la sostituzione del condizionatore è qualificata come intervento “trainato” o “trainante”.

 

In particolare, nel caso di unità abitativa in condominio, l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione è qualificabile come intervento “trainato” e, quindi, può essere agevolato secondo le disposizioni Superbonus a condizione che sia eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra indicati effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. 

 

Diverso è il discorso per gli edifici unifamiliari o le singole unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

In queste ipotesi, i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, rientrano nell’incentivo fiscale quali interventi trainanti. In questi casi, la detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spesa non superiore ad euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Quali sono gli immobili ammessi al beneficio?

 

La misura agevolativa spetta solo per le spese per lavori sugli immobili residenziali e sulle relative pertinenze. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), nonché alla categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

È anche possibile ottenere la detrazione per i lavori realizzati su un immobile non residenziale a condizione che, al termine dei lavori, otterrà il cambio di destinazione d’uso.

 

 

Sono presenti modalità alternative alla detrazione?

 

L’art. 121, comma 1, del D.L. Rilancio ha previsto in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, la possibilità di optare, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, operato anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • per la cessione a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante. 

 

Quali sono i documenti da conservare?

 

Ai fini della spettanza del beneficio, il contribuente deve conservare:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (se realizzati dal detentore dell’immobile);
  • la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per i lavori sulle parti comuni in condominio) o, in alternativa, la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio;
  • la copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea (per gli interventi di efficientamento energetico) o depositata preso lo Sportello unico dell’edilizia (per i lavori antisismici).
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