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Domande Frequenti sugli Incentivi

Ecobonus - Bonus Mobili - Superbonus 110% - Conto Termico 2.0

Ecobonus
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1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?

 

No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

 

 

2. Posso ricadere nell’agevolazione da Ecobonus se realizzo esclusivamente un intervento di sostituzione dei radiatori di un impianto di climatizzazione?

 

La risposta al quesito prospettato è negativa. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha chiarito che l’intervento agevolabile deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore.

Ad ogni modo, si precisa che allorquando l’intervento in questione riguarda la sostituzione di un’unità esterna di condizionamento di una pompa di calore con un’altra più efficiente si può accedere alla detrazione, perché questo intervento non costituisce un’integrazione all’impianto già esistente.

 

 

3. Come devo procedere per i pagamenti al fine di rientrare nell’alveo dell’agevolazione?

I contribuenti persone fisiche devono effettuare i pagamenti delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale. Nel modello di versamento vanno indicati:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

Di contro, i contribuenti che conseguono un reddito di impresa sono esonerati dalla suddetta modalità di pagamento e la prova del sostenimento della spesa può essere costituita da altra idonea documentazione.

Bonus Mobili
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1. Se pongo in essere interventi di ristrutturazione in relazione ad un box pertinenziale, posso richiedere il bonus mobili?

 

La risposta è negativa. Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.

 

 

2. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?

 

Il lasso temporale entro cui si possono acquistare i beni agevolati spira il 31 dicembre 2021. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni.

 

 

3. Ho intenzione di suddividere, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, la mia abitazione in due distinti appartamenti. Posso considerare come limite di spesa massima l’importo di 30.000 euro (15.000 per appartamento)?

 

Nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ne consegue che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.

 

 

4. Quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla spettanza del Bonus Mobili ed Elettrodomestici?

 

Rientrano negli interventi oggetto di agevolazione:

 

1. i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari.

 

2. i lavori di manutenzione straordinaria, coma a titolo esemplificativo, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni esterne, costruzione di scale interne); 

 

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ad esempio la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte o finestre);

 

4. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;

 

5. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. 

 

 

5. Se non ho realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio, posso beneficiare dell’agevolazione da “Bonus Mobili”?

 

In tale circostanza non è possibile usufruire del “Bonus Mobili” poiché manca il fondamentale requisito costituito dalla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Superbonus 110%
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1. Posso fruire della maxidetrazione del 110% solo in caso di sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione?

 

È possibile beneficiare dell’agevolazione da Superbonus solo in caso sostituzione di un preesistente impianto di climatizzazione. Non solo. L’intervento di sostituzione del precedente impianto di condizionamento deve essere realizzato congiuntamente ad ulteriori interventi definiti “trainanti”, ovvero:

 

- isolamento termico dell'involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare indipendente in edifici plurifamiliari; 

 

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari; 

 

- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. “Sismabonus”). 

 

 

2. In caso di sostituzione di un condizionatore deve essere sempre garantito il c.d “doppio salto di classe energetica”?

 

Le disposizioni agevolative in tema di Superbonus trovano applicazione a condizione che gli interventi effettuati consentano il c.d. “doppio salto di classe energetica” oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere riferito all’edificio sul quale vengono effettuati i lavori.

 

 

3. Sono proprietario di un edificio unifamiliare e vorrei realizzare interventi di efficientamento energetico. L’intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale rientra nel catalogo degli interventi trainanti?

 

Per quanto concerne gli edifici unifamiliari, i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, rientrano nell’incentivo fiscale quali interventi trainanti. Di contro, nel caso di unità immobiliare residenziale in condominio, l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione è qualificabile come intervento “trainato” e, quindi, può essere agevolato secondo le disposizioni Superbonus a condizione che sia eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra indicati effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

 

 

4. Posso sostituire un condizionatore fisso con uno portatile?

 

L’impianto termico è un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

 

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

Enea ha precisato che l’impianto termico per rientrare nel Superbonus deve essere innanzitutto fisso, escludendo pertanto gli apparecchi per la climatizzazione mobili o portatili. Ancora, l’impianto dev’essere funzionante oppure riattivabile attraverso un impianto di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

 

5. Posso scegliere di beneficiare, in alternativa alla detrazione, dello sconto in fattura o della cessione del credito?

 

In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, è possibile beneficiare alternativamente: (i) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; (ii)per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’opzione di cui sopra può essere esercitata solo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Conto Termico 2.0
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1. Vorrei effettuare un intervento di installazione di un climatizzatore (solo aria fredda) con una pompa di calore (aria fredda e calda). Posso beneficiare dell’agevolazione da Conto termico?

 

Si rammenta che il Conto Termico è un’agevolazione che spetta esclusivamente se l’intervento rientra nel concetto di sostituzione, non essendo incentivabile l’installazione di pompe di calore ex novo. Anche se l’intervento in questione afferisse alla sostituzione dell’apparecchio di climatizzazione, non è possibile fruire del beneficio mediante la realizzazione dell’intervento di sostituzione di un climatizzatore (solo aria fredda) con una pompa di calore (aria fredda e calda), poiché deve trattarsi di una pompa di calore utilizzabile sia per il raffrescamento estivo sia per il riscaldamento invernale.

 

 

2. È ammessa la realizzazione di un intervento di sostituzione parziale di un impianto di climatizzazione esistente per accedere agli incentivi del conto termico?

 

Il Gestore dei servizi energetici ha confermato che gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione, pompe di calore e/o generatori di calore alimentati da biomassa sono incentivabili qualora l’intervento preveda la sostituzione totale o parziale del precedente impianto. Si precisa che la sostituzione parziale consiste nella sostituzione di almeno uno dei generatori preesistenti, di potenza compatibile con il componente che verrà installato. 

 

 

3. È prevista la cumulabilità dell’incentivo con altre agevolazioni fiscali e l’incentivo è assoggettato a tassazione?

 

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi di natura non statale. Inoltre, l’incentivo erogato non è soggetto a ritenuta ed è fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

Beko

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