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Ecobonus

 

 

In cosa consiste la detrazione?

 

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili, introdotte dalla legge 296/2006 (c.d. “Legge Finanziaria 2007), consistono in una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) sino ad una soglia percentuale del 65% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi che innalzano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Quali sono i soggetti beneficiari?

 

Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, indipendentemente dalla propria residenza, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento energetico.

Nel dettaglio, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche;
  • le società di persone e le società di capitali;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

In cosa consiste l’intervento agevolabile?

 

Per fruire dell’agevolazione è obbligatorio sostituire l’impianto di climatizzazione preesistente ed installare quello nuovo. La spettanza del beneficio fiscale compete esclusivamente in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi. Non è agevolabile l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

 

Per la realizzazione dell’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Si precisa che per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Qualora il prodotto energetico fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva deve garantire un indice di efficienza energetica (c.d. “EER”) almeno pari ai pertinenti valori minimi, previsti nell’Allegato F del Decreto 6 Agosto 2020 (c.d. “Decreto Requisiti Tecnici”)

Sono previste altre spese oggetto di detrazione?

 

Ricadono nel catalogo delle spese ammesse in detrazione quelle per:

  • lo smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; 
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; 
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione
  • sistemi di trattamento dell’acqua
  • dispositivi di controllo e regolazione
  • sistemi di emissione.

 

Quali sono gli immobili ammessi al beneficio?

 

L’agevolazione da Ecobonus riguarda gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali all’attività di impresa.

 

Sono presenti modalità alternative alla detrazione?

 

Tra le novità introdotte dal recente decreto Rilancio, è prevista la possibilità, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Quali sono i documenti da conservare?

 

La documentazione da conservare scrupolosamente è la seguente:

  • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  • l’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica (ove richiesto);
  • la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito d’impresa);
  • le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
Scopri quali prodotti Beko possono usufruire dell'Ecobonus